SPESE D'ISTRUZIONE DETRAIBILI - COME CAMBIANO

07.10.2015 18:39

La Legge n. 107 del 2015, denominata "La buona scuola", ha apportato modifiche alla disciplina degli oneri detraibili di cui all'art. 15 D.P.R. 917/86 lett. e).

A decorrere dal 2015 le spese d'istruzione sono state suddivise in due gruppi all'interno del citato art. 15; la lett. e) che tratta adesso delle sole spese relative a corsi d'istruzione universitaria e la nuova lett. e-bis) che riconosce la detrazione d'imposta per le spese d'istruzione sostenute dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. Per quanto riguarda le spese relative alla lett. e) non sono previsti limiti  di detrazione come in passato, mentre per tutte le spese relative alla nuova lett. e-bis) viene previsto un tetto massimo di spesa per alunno  pari ad euro 400. In funzione di detto massimale, le spese per istruzione sostenute nel corso dell'anno per i cicli scolastici compresi dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado (le "superiori"), ammettono in detrazione l'importo non eccedente euro 76 (400x19%). Detto limite di detrazione si applica anche alle spese sostenute per le scuole paritarie secondarie di primo e secondo grado venendo meno, adesso, la norma secondo cui la spesa non poteva superare quella prevista per gli istituti statali.

Si rileva, quindi, che essendo il costo per gli istituti statali nettamente inferiore al tetto d spesa previsto, ne trarranno vantaggio gli studenti delle scuole paritarie che potranno contare su una detrazione maggiore rispetto agli anni passati.


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