Semplificati: il nuovo regime di cassa dal 2017

La legge di stabilità 2017 apporta, tra l’altro, modifiche ai regimi contabili delle imprese prevedendo, per i soggetti che rientrano nel regime di contabilità semplificata, il passaggio dal criterio della “competenza” a quello di “cassa” ai fini della determinazione del reddito da dichiarare. La modifica avrà effetto a decorrere dal 01/01/2017 e dovrà ritenersi obbligatoria per tutti i soggetti che dichiarano un reddito d’impresa rientrante nei limiti di cui all’art. 18 DPR 600/73, ossia ricavi non superiori ad € 400.000 per attività di servizi ed € 700.000 per ogni altro tipo di attività; in alternativa sarà possibile optare, con vincolo triennale, per il regime di contabilità ordinario.

Con il nuovo regime di “cassa” i ricavi si considerano conseguiti nell’esercizio in cui sono incassati – a prescindere quindi dall’emissione della fattura – e  i costi si considerano sostenuti nell’esercizio in cui avviene il pagamento. Con questa impostazione contabile, viene meno anche l’incidenza del valore delle rimanenze finali di merci e semilavorati all’interno del reddito d’impresa in quanto, rilevando come costo di acquisto al momento del pagamento al fornitore, le eventuali rimanenze di merce a fine esercizio sono ininfluenti per la determinazione dell’utile. Fanno eccezione le rimanenze iniziali di magazzino dell’esercizio 2017 in quanto, avendo formato reddito nell’esercizio precedente (2016), il valore di queste entità costituisce costo deducibile in quello successivo; pertanto, in presenza di un valore di magazzino elevato, assisteremo ad una contrazione significativa degli utili nel prossimo esercizio. Restano sempre deducibili in base al periodo di competenza quei costi che non originano da movimenti finanziari come ad esempio gli ammortamenti dei beni strumentali e le quote di TFR del personale dipendente. Alla fine di ogni periodo d’imposta dovrà essere annotato sui registri IVA delle fatture attive e passive i ricavi e i costi che non risultano, rispettivamente, incassati e pagati in detto periodo; nell’esercizio in cui si verificherà la transazione finanziaria, detti importi dovranno essere considerati ai fini della determinazione del reddito fiscale. La norma prevede la possibilità di optare, con vincolo triennale, per un particolare sistema di rilevazione del reddito d’esercizio denominato della “registrazione I.V.A.”; in base a tale disposizione, le fatture emesse si considerano incassate alla data di registrazione I.V.A., così come le spese si considerano sostenute con riferimento alla relativa registrazione sul corrispondente registro I.V.A., in questo caso, però, si vanifica l’effetto positivo del regime di cassa che ha come obiettivo quello di far coincidere il più possibile il reddito percepito con quello dichiarato.

IMPRESE

REGIME FISCALE

CARATTERISTICHE

IMPRESE MINORI

IMPRESE CON RICAVI INFER. AD € 400.000 PER SERVIZI E € 700.000 IN TUTTI GLI ALTRI CASI

Regime di “cassa”

Costituisce il regime naturale

Determina il reddito come differenza fra i proventi “incassati” e le spese “sostenute”; mantiene la deduzione per ammortamenti e TFR; non rileva le rimanenze finali di merci

Regime della “registrazione IVA”

Applicabile su opzione triennale

Considera incassate o pagate le fatture in base alla registrazione IVA

Regime di contabilità ordinaria

Applicabile su opzione triennale

Applica in pieno le regole del principio di competenza economica

IMPRESE ORDINARIE

 

Regime di contabilità ordinaria

Unico regime applicabile

Applica in pieno le regole del principio di competenza economica

 

 


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