Affitti turistici: nuove regole da giugno 2017

30.04.2017 00:12

L’art. 4 del D.L. 50/2017, nell’intento di arginare il fenomeno dell’evasione fiscale nel campo delle locazioni turistiche, ha previsto una nuova regolamentazione del settore a decorrere dal 1° giungo 2017.

Nell’ambito della norma sono definite “locazioni brevi” i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni , compresi quelli che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, direttamente o tramite agenzie immobiliari o portali web. La norma si rivolge esclusivamente a “soggetti privati” che locano immobili per brevi periodi con fornitura di servizi limitati alla biancheria e alla pulizia dei locali; per quest’ultima dovrebbe trattarsi solo di pulizia finale e non periodica durante la locazione.  Nel caso che i servizi eccedano quelli previsti, si rischia di uscire dall’ambito della semplice locazione per sconfinare nel campo dell’attività alberghiera.

A questo tipo di contratti è applicabile il regime della cedolare secca con aliquota al 21%; trattasi evidentemente di una conferma normativa avendo già l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 26/E del 1° giugno 2011, ammesso il regime della cedolare secca anche per i contratti non soggetti a registrazione in quanto  di durata non superiore a 30 gg. Rientrano, con la norma in commento,  nel campo della “tassazione piatta” anche i contatti di sublocazione stipulati dal conduttore  e quelli conclusi dal comodatario ed aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi. Ai fini della tassazione con cedolare secca, è richiesta l’opzione da parte del locatore e nel caso contrario si rientra nella sfera della tassazione Irpef.

L’aspetto più rilevante e innovativo del provvedimento, è rappresentato dalla previsione contenuta nei comma 4° e 5° dove si stabilisce che qualora la locazione sia conclusa  per il tramite di agenzie immobiliari, anche attraverso la gestione di portali web

-        questi hanno l’onere di trasmettere (si pensa all’AdE) copia dei contratti  conclusi per il loro tramite;

-        qualora detti intermediari  incassino i canoni o corrispettivi relativi ai contratti per “locazioni brevi”, assumeranno la veste di sostituti d’imposta operando una ritenuta del 21%  delle somme incassate; nel caso il locatore abbia esercitato l’opzione per la cedolare secca  la trattenuta si considera a titolo d’imposta senza ulteriori adempimenti; altrimenti costituisce ritenuta d’acconto da scomputare in sede di dichiarazione dei redditi dall’Irpef dovuta.

Le modalità operative degli adempimenti sopra esposti, sono demandate ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 23 luglio 2017.


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