ONERI DETRAIBILI: SPESE DI RECUPERO DEL PATRIOMIO EDILIZIO

12.04.2017 23:00

SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Soggetti beneficiari

Lo spunto per questa riflessione è dato dalla recete circolare dell’Agenzia delle entrate, la n° 7/E del 04/04/2017 che affronta in modo sistematico tutta la normativa relativa agli oneri deducibili e detraibili nel mod. 730 o mod. Redditi; fra questi oneri un ruolo importante è quello rivestito dalle spese per il recupero del patrimonio edilizio. Uno degli elementi importanti per poter beneficiare di questa detrazione è identificare bene il soggetto che può usufruire dell’agevolazione in relazione al titolo di possesso o detenzione del bene immobile.

L’agevolazione è stata introdotta dalla Legge 449 del 1997 e rinnovata annualmente fino ad arrivare al 2011 quando, con il DL 201, è stata resa stabile inserendola all’interno del TUIR con il nuovo art. 16-bis il quale prevede che i soggetti che possono fruire di detta agevolazione sono tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); per converso la disposizione non si applica alle società di capitali (SRL – SPA) in quanto soggette all’IRES. Presupposto è il sostenimento di spese relative al recupero del patrimonio edilizio residenziale, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza (compresa quindi la cat. A/1),  effettivamente rimaste a carico del contribuente in relazione al titolo di possesso o detenzione dell’immobile oggetto di intervento.

Tali soggetti sono:

·        Proprietari o nudi proprietari

·        Titolari del diritto di: usufrutto, uso, abitazione o superficie

·        Soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa

 Gli imprenditori individuali e le società di persone ed equiparate per gli immobili diversi da quelli         strumentali o beni merce

·        Detentori dell’immobile: locatari o comodatari

·        Familiari conviventi

·        Coniuge separato assegnatario dell’immobile dell’altro coniuge

·        Conviventi  more uxorio di cui alla legge 76/2016 (legge Cirinnà)

·        Futuro acquirente

Mentre per le prime cinque categorie di contribuenti non risultano particolari problemi per identificare i soggetti destinatari dell’agevolazione, una particolare attenzione va invece posta per gli altri.

Familiari conviventi: tali soggetti possono usufruire dell’agevolazione, a condizione che ne sostengano le relative spese, sia in relazione alla situazione di familiare convivente del possessore che del detentore purché attestino tale situazione mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; la detrazione spetta per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza e pertanto non è  riferibile solo all’abitazione principale.

Conviventi more uxorio: dal 01/01/2016, a seguito promulgazione della legge 76/2016, viene esteso anche al convivente del possessore o del detentore, il beneficio fiscale riconosciuto ai “familiari conviventi” su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza. Ai fini di verifica della “stabile convivenza” prevista dalla legge Cirinnà, occorre fare riferimento all’iscrizione nel registro anagrafico del comune o in alternativa tramite autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Futuro acquirente: è il caso del soggetto che, dopo aver stipulato un preliminare di acquisto, esegue su dI esso lavori di recupero edilizio prima della stipula dell’atto di compravendita. In questo caso l’Agenzia richiede, al fine di riconoscere la detrazione, che il compromesso sia registrato e che il soggetto futuro acquirente sia immesso nel possesso dell’immobile oltre, naturalmente, ai normali obblighi di certificazione della spesa e del bonifico tracciato.

Per maggiori informazioni potete contattare lo studio al n. 055 4379815

 


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